- Significato
- Piano di continuità operativa (piano di emergenza)
- Scopo
- Mantenere attiva l’azienda in caso di disservizi
- Contenuto
- Processi critici, ruoli, riavvio
- Correlati
- BCMS, piano di ripristino
- Aggiornamento
- giugno 2026
- Redazione
- Compliance Compass
Che cos’è il piano di continuità operativa?
Il piano di continuità operativa (BCP) è il cuore operativo della preparazione alle emergenze: un copione concreto e documentato su come un’azienda porta avanti i propri processi più importanti anche in caso di disservizi rilevanti – attacco informatico, blackout, guasto di un centro dati o perdita di un fornitore chiave. Mentre la continuità operativa descrive l’obiettivo generale, il piano traduce quell’obiettivo in istruzioni concrete: stabilisce chi fa che cosa e in quale ordine, su quali soluzioni alternative si passa e come si comunica, finché non torna il normale funzionamento.
Che cosa contiene il piano
Un piano solido si basa su un’analisi di impatto sull’attività svolta in anticipo e contiene di norma i seguenti elementi:
- Elenco dei processi aziendali critici e delle loro dipendenze
- Tempi di interruzione massimi tollerabili per ciascun processo
- Ruoli, responsabili e canali di comunicazione di emergenza
- Ordine delle soluzioni alternative e del riavvio, con misure immediate concrete
Esempio: in un operatore energetico regionale il sistema centrale di fatturazione si blocca dopo un attacco informatico. Il piano entra subito in azione: il call center passa a procedure manuali predefinite, un coordinatore designato per le emergenze stabilisce le priorità del ripristino e i modelli di comunicazione per i clienti e per l’ autorità competente sono pronti all’uso. Così l’operatore resta capace di agire, invece di improvvisare nel caos.
Piano di continuità operativa, piano di ripristino e BCMS
Il piano fa parte di un sistema più ampio: il BCMS governa dall’alto la preparazione alle emergenze e mantiene aggiornati i piani, il piano di ripristino si occupa nello specifico del ripristino tecnico dei sistemi informatici. Il piano di continuità operativa è quindi più ampio del piano di ripristino, ma più concreto del BCMS.
Piano di continuità operativa e NIS2
La direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024 ed entrata in vigore il 16 ottobre 2024, richiede misure per la prosecuzione dell’attività e per la gestione delle crisi. Un piano di continuità operativa collaudato ed esercitato con regolarità ne è il nucleo pratico – e una prova importante se l’autorità di vigilanza verifica la resilienza. Per i soggetti essenziali, in caso di inadempimento, sono previste sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2 % del fatturato annuo mondiale.
Per approfondire: ISO 22301 – standard internazionale per la gestione della continuità operativa
Domande frequenti
Che cos’è un piano di continuità operativa?
Un piano di continuità operativa (BCP) è un piano di emergenza concreto e documentato, che mantiene attivi i processi aziendali critici anche in caso di disservizi come un attacco informatico, un blackout o il guasto di un centro dati. Stabilisce chi fa che cosa e in quale ordine, su quali soluzioni alternative si passa e come si comunica, finché non torna il normale funzionamento. Il piano si basa su un’analisi di impatto sull’attività svolta in anticipo sui processi più importanti.
Qual è la differenza tra piano di continuità operativa e piano di ripristino?
Il piano di continuità operativa (BCP) protegge l’intera attività aziendale, personale, sedi e processi compresi, mentre il piano di ripristino (DRP, disaster recovery plan) disciplina in modo mirato il ripristino tecnico dei sistemi informatici e dei dati. Il piano di ripristino è quindi un piano parziale all’interno della più ampia pianificazione della continuità operativa. Il BCP è dunque più ampio del piano di ripristino, ma più concreto del BCMS sovraordinato.
Il NIS2 impone un piano di continuità operativa?
La direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024 ed entrata in vigore il 16 ottobre 2024, richiede misure per la prosecuzione dell’attività e per la gestione delle crisi, ma non nomina espressamente un piano di continuità operativa. Nella pratica un piano collaudato è però la via consueta e dimostrabile per adempiere a questi obblighi. Per i soggetti essenziali, in caso di inadempimento, sono previste sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2 % del fatturato annuo mondiale.